PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. La disposizione dell'articolo 155, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche ai direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.


Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 174 della legge 11 luglio 1980, n. 312.